Art. 2.
(Modifiche alle norme in materia di presentazione delle liste di candidati e delle candidature e di termine per la raccolta delle firme).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 20, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione: a tale scopo, per i periodi suddetti, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
      Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.
      La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

          b) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'ufficio

 

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centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma:».

      2. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le liste dei candidati sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 2 deve essere presentata dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione».

      3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:

      «La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale. Le sottoscrizioni di cui al quarto comma sono presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello della votazione. L'Ufficio elettorale centrale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

      4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, ottavo comma, ed all'articolo 32, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sottoscrizioni

 

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di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello della votazione»;

          b) all'articolo 30, primo comma, ed all'articolo 33, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni».